Il quadro è di Augusto DETTI (1847-1914).
La donazione, secondo quanto riporta il codice civile all’art 769, è un contratto col quale una parte, per spirito di liberalità, ne arricchisce un’altra. Deve essere stipulata per atto pubblico a pena di nullità.
Nel nostro ordinamento ne esistono sette diverse tipologie ciascuna con delle specifiche caratteristiche. Donazione rimuneratoria, modale, con riserva di usufrutto, con riserva di disporre, con dispensa dalla collazione, con apposizione di condizione e con patto di riversibilità (*) (in caso di premorienza del ricevente).
La donazione può essere un’alternativa al testamento, può comportare delle limitazioni sulla disponibilità del bene donato, può essere quasi sempre revocata se il donatario si rivela indegno oppure per sopravvenienza di un figlio.
Può essere diretta o indiretta; la seconda ha meno vincoli ed è più semplice da effettuare nei casi in cui è possibile usarla; si pensi, ad esempio, all’intestazione di immobile in nome altrui .Esamineremo le più significative.
Rispetto al testamento la donazione si pone come alternativa ed ha il vantaggio di poter usufruire delle attuali aliquote per il passaggio di proprietà; con la donazione con riserva di usufrutto l’importo delle tasse di successione può scendere ulteriormente in misura decrescente al crescere dell’età del donante.
Pagare l’attuale l’aliquota di successione può essere interessante in un contesto, come quello presente in Italia, dove si parla da tempo di riforma del catasto(**) o della necessità di adeguare le tasse di successione agli altri paesi che hanno aliquote e franchigie molto meno vantaggiose come si può vedere dalla tabella seguente:
La donazione modale prevede che sia usata per raggiungere un determinato scopo, ad esempio la costruzione di una casa di riposo per anziani.
La donazione con riserva di usufrutto prevede che al donatario (colui che riceve la donazione) vada soltanto la nuda proprietà. Nel caso di bene immobile al donante rimane la possibilità di abitare nella casa e di affittarla. L’usufrutto può essere riservato anche ad un’altra persona, ma non successivamente. Significa che il donante può indicare anche un donatario successivo al primo, ma non può dare indicazioni su quanto accadrà alla morte di quest’ultimo. IRPEF ed IMU sono a carico dell’usufruttuario così come la manutenzione ordinaria.
Questo tipo di donazione permette anche di abbassare l’aliquota di successione in misura inversamente proporzionale all’età del donante.
La donazione con riserva di disporre attribuisce al donante la possibilità di richiamare a se uno o più fra gli oggetti della donazione (ma non tutti). Perché sia valida gli oggetti di donazione devono essere almeno due.
Ad esempio donare un immobile ed una somma di denaro può consentire di lasciare al donatario la somma e di riprendere l’immobile.
In questo caso, secondo l’interpretazione di alcuni, il pagamento delle imposte è rinviato.
La donazione con patto di riversibilità prevede che la proprietà possa tornare al donante in caso di premorienza del donatario.
La donazione con dispensa dalla collazione, pur non potendo violare la quota di legittima, permette al donatario di evitare la collazione ossia di dover inserire quanto ricevuto in donazione nel patrimonio del defunto per dividere il patrimonio con gli altri eredi. La dispensa può anche essere inserita nel testamento ovvero in un momento successivo alla donazione. Di fatto permette che ad uno degli eredi legittimari vada in tutto o in parte la quota disponibile del defunto. Può ricevere, cioè, una parte di eredità maggiore rispetto, ad esempio, agli altri fratelli.
Da tenere presente che il valore dell’attivo ereditario va calcolato al momento della successione non in quello della donazione.
La vendita di beni ricevuti in donazione (più spesso gli immobili) può essere complicata perché altri eredi del defunto, in caso di lesione di legittima) potrebbero avanzare pretese successorie sugli stessi tramite le cosiddette azioni di restituzione e di riduzione che possano essere messe in atto entro 10 anni dalla morte del donante o 20 anni dalla donazione. Va detto che ormai esistono delle polizze contro questo tipo di rischi che, in qualche caso, vengono anche accettate dalle banche che erogano il mutuo per comprare l’immobile oggetto di donazione.
(*) Non è un errore tipografico: riversibilità è con la lettera “i”
(**) Si ricordi che la tassa di successione prevede anche il pagamento di un imposta di registro, fatte salve le agevolazioni “prima casa”, basata sui valori catastali. Da tenere presente che teoricamente è solo dopo il pagamento delle tasse di successione che si entra in possesso dei beni ereditati e si è in grado, se lo si desidera, di venderli.